Termini e Condizioni
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Generali
1.1 Il contratto viene stipulato attraverso la conferma per iscritto (conferma d'ordine) di FRAISA SA o di una società collegata (di seguito definite «Fornitore») che l'ordine è stato accettato.
1.2 Le modifiche all'ordine d'acquisto riportate nella conferma d'ordine divengono valide solo se l'Acquirente non le rifiuta entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine. Le offerte, in particolare quelle nei listini prezzi, nelle brochure ecc., che non contengono termini di accettazione non sono vincolanti.
1.3 Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se vengono dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Le condizioni diverse richieste dall'Acquirente hanno validità solo se sono accettate esplicitamente e per iscritto dal Fornitore.
1.4 Tutti gli accordi e le dichiarazioni di rilevanza legale tra le Parti devono essere in forma scritta per essere considerate valide.
1.5 Se una o più disposizioni di queste condizioni di fornitura dovessero risultare parzialmente o completamente inefficaci, le Parti si impegnano a stipulare un accordo sostitutivo che si avvicina il più possibile all'effetto legale ed economico della disposizione eliminata.
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Volume della fornitura e dei servizi
Le forniture e prestazioni del Fornitore figurano in modo esaustivo sulla conferma d’ordine e sugli eventuali allegati. Il Fornitore è autorizzato ad apportare modifiche di miglioria, purché queste non comportino aumenti di prezzo.
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Brochure, cataloghi e documentazione tecnica
Le brochure e i cataloghi non sono vincolanti se non diversamente stabilito in altri accordi. Le indicazioni fornite nella documentazione tecnica sono da considerarsi vincolanti solo se ciò è espressamente garantito.
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Prezzi
4.1 Tutti i prezzi sono da intendersi, ove non diversamente concordato, al netto, franco fabbrica, imballaggio escluso, in franchi svizzeri o nella valuta del Paese della società collegata a FRAISA, esclusa ogni qualsivoglia deduzione.
4.2 Tutti i costi accessori quali p.es. nolo, assicurazioni, permessi d’esportazione, d’importazione e simili, come pure i costi di certificazione, sono a carico dell'Acquirente.
4.3 L'Acquirente è tenuto a sostenere anche tutti i tipi di oneri fiscali (in particolare l'IVA), contributi, imposte, dazi doganali e simili legati al contratto oppure a rimborsare tali esborsi al Fornitore (che ne deve dimostrare l'avvenuto versamento) nel caso questi sia stato obbligato ad anticiparli.
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Condizioni di pagamento
5.1 I pagamenti devono essere effettuati dall'Acquirente nel Paese del Fornitore specificato nelle condizioni di pagamento contrattuali, al netto, senza deduzione di sconti, spese, tasse, contributi imposte, tasse doganali e simili. L'obbligo di pagamento è adempiuto quando nel Paese del Fornitore é reso disponibile la somma concordata. Il termine di pagamento è 30 giorni dalla data di fattura.
5.2 Il termine di pagamento o le varie scadenze di pagamento concordate devono essere rispettati anche quando il trasporto, la consegna o la ricezione dei prodotti sono rimandati per motivi indipendenti dal Fornitore o quando alla fornitura mancano parti poco significative o quando si rendono necessarie delle riela bo - razioni che non impediscono l'utilizzo della fornitura stessa.
5.3 Se l'Acquirente non rispetta il termine di pagamento o le varie scadenze concordate, è tenuto a versare, dalla scadenza in poi e senza alcun sollecito, un interesse conforme alle norme sugli interessi vigenti nel Paese dell'Acquirente e che sia tuttavia almeno maggiore del 4% rispetto al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera. È fatto salvo il risarcimento per eventuali danni ulteriori.
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Riserva di proprietà
6.1 Il Fornitore resta proprietario del totale della fornitura fino al ricevimento del pagamento totale concordato nel contratto.
6.2 L'Acquirente è tenuto a operare quanto necessario per proteggere la proprietà del Fornitore; in particolare autorizza il Fornitore alla chiusura del contratto di vendita a iscrivere, a spese dell'Acquirente, la riserva di proprietà negli appositi registri pubblici, documenti ufficiali o testi corrispondenti ai sensi della legge nazionale vigente e ad assolvere tutte le formalità rilevanti.
6.3 Durante la riserva di proprietà l'Acquirente s’impegna a custodire a sue spese i beni forniti, provvedendo ad assicurarli a favore del Fornitore contro furto, rottura, incendio, danni causati dall'acqua ed altri rischi. L'Acquirente prenderà tutte le misure necessarie affinché il diritto di proprietà del Fornitore non venga leso né annullato.
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Termine di fornitura
7.1 Il Fornitore si impegna a rispettare il termine di fornitura stabilito nella conferma d'ordine. Il termine di fornitura è rispettato quando la notifica della spedizione è stata inviata all'Acquirente entro il suddetto termine.
7.2 Il rispetto del termine di fornitura presuppone l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Acquirente.
7.3 Il termine di consegna si prolunga in misura adeguata quando si verificano eventi avversi che il Fornitore non riesce a evitare nonostante l'adozione delle opportune precauzioni, indipendentemente dal fatto che tali eventi si verifichino presso il Fornitore, l'Acquirente o presso terzi. Tali eventi avversi possono includere, a mero titolo esemplificativo, epidemie, mobilitazioni, guerre, tumulti, interruzioni dell'esercizio, incidenti, conflitti lavorativi, fornitura in ritardo o errata di materie prime e prodotti semilavorati indispensabili, misure od omissioni delle autorità nonché eventi naturali.
7.4 Se in alternativa a un termine di consegna viene concordata una precisa scadenza, tale scadenza è da considerarsi applicabile e valida in modo analogo al precedente termine di consegna, come descritto nei punti da 7.1 a 7.3.
7.5 Il ritardo nella consegna non conferisce all'Acquirente alcun diritto a un rimborso dei danni o ad altre prestazioni, eccezion fatta per quanto specificato nel punto 7 o in un accordo separato. Tale limitazione non vale nel caso di atto illecito o colpa grave del Fornitore.
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Resi
Per la restituzione di merci disponibili sul mercato fino a CHF 1000.- dobbiamo calcolare una riduzione del 10% del valore della merce, in ogni caso non meno di CHF 30.- per la spesa di controllo che dobbiamo eseguire. Per resi di valore maggiore è necessario trovare un accordo con FRAISA SA. La restituzione di esecuzioni specifiche per il cliente e prodotti speciali non è prevista.
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Imballaggio
L'imballaggio è specificato come voce separata nella fattura dal Fornitore e non viene preso indietro.
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Trasferimento dei benefici e dei rischi
10.1 Vantaggi e rischi vengono assunti dall'Acquirente al più tardi all'uscita del materiale dalla fabbrica.
10.2 Se la spedizione subisce un ritardo per desiderio dell' Acquirente o per altri motivi indipendenti dal Fornitore, la responsabilità dei rischi viene assunta dall'Acquirente a partire dal momento concordato originariamente per l'uscita della fornitura dalla fabbrica. A partire da quel momento le forniture sono stoccate e assicurate a carico e rischio dell'Acquirente.
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Spedizione, trasporto e assicurazione
11.1 Richieste speciali sulla spedizione, il trasporto e l'assicurazione devono essere rese note in modo tempestivo al Fornitore. Il trasporto avviene a carico e rischio dell'Acquirente.
11.2 Le contestazioni relative alla spedizione o al trasporto devono essere rivolte immediatamente dall'Acquirente all'ultimo trasportatore non appena riceve la fornitura o i documenti di nolo.
11.3 L'assicurazione contro danni di qualsiasi genere è a carico dell'Acquirente.
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Controllo e accettazione della fornitura
12.1 L'Acquirente deve controllare le forniture e comunicare eventuali difetti per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la fornitura viene considerata accettata.
12.2 Il Fornitore è tenuto a correggere il prima possibile il difetto segnalato ai sensi del punto 12.1 oppure, a sua discrezione, a sostituire la merce difettosa.
12.3 Gli eventuali difetti nella fornitura non danno all'Acquirente alcun diritto, eccetto quelli espressamente citati nel punto 12 e 13 (garanzia, responsabilità per difetti).
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Garanzia, responsabilità per difetti
13.1 La durata della garanzia è di 6 mesi a decorrere dall'uscita del materiale dalla fabbrica. Per la merce sostituita o riparata la durata della garanzia ricomincia da capo e dura 6 mesi dal momento della spedizione del ricambio da parte del Fornitore. La garanzia cessa prima se l'Acquirente o una terza parte esegue delle modifiche o delle riparazioni inappropriate oppure se l'Acquirente, in caso di difetto della fornitura, non intraprende tutte le misure necessarie per contenere il danno e non dà al Fornitore l'opportunità di correggere il difetto.
13.2 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del Fornitore i danni che non possono essere imputati a scarsa qualità del materiale, costruzione errata o esecuzione difettosa, ad esempio i danni conseguenti alla naturale usura, a una manutenzione carente, alla mancata osservanza delle istruzioni di utilizzo, a un carico eccessivo del prodotto, a utensili d'esercizio inadeguati, a eventi chimici o elettrolitici ma anche danni generati da altre cause che sono indipendenti dal Fornitore.
13.3 L'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione della merce difettosa. L'Acquirente non vanta altri diritti, in particolare quelli relativi al rimborso di danni o di danni conseguenti. In nessun caso l'Acquirente ha diritto al rimborso di danni che non sono stati causati dalla fornitura, come interruzione della produzione, perdita di profitti, perdita di ordini, o altri danni diretti o indiretti. Tale esclusione di responsabilità non vale nel caso di atto illecito o colpa grave del Fornitore. Inoltre l’esclusione non è applicabile qualora in contrasto con una perentoria disposizione di legge.
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Foro competente e diritto applicabile
14.1 Il foro competente per l'Acquirente e il Fornitore è quello della sede del Fornitore. Il Fornitore ha comunque il diritto di perseguire l'Acquirente presso la sua sede.
14.2 Il rapporto giuridico è sottoposto esclusivamente al diritto nazionale del Fornitore. È esclusa l’applicazione della convenzione del diritto commerciale ONU (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci).